domenica 19 febbraio 2012

Spetta a Trenitalia Spa organizzare le attività di aggiornamento professionale del personale di condotta dei treni.

RITIRO, LETTURA ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO (CIRCOLARI, TESTI NORMATIVI…) DISTRIBUITE DA TRENITALIA SPA AL PERSONALE DI MACCHINA. MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ DI PRECISI SPAZI DI TEMPO E DI LUOGO, FINALIZZATI AL RITIRO ED ALL’AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI. ILLEGITTIMITA’ DELLA CONDOTTA DATORIALE DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE A MACCHINISTA CHE ABBIA PROCEDUTO ALLE INCOMBENZE DELL’AGGIORNAMENTO IN LUOGO DELL’ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI CONDOTTA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 4817/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO.
—°—
Si ritiene di commentare e pubblicare una sentenza della Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, pronunciata nell’ambito di una controversia radicata da Trenitalia Spa avverso un macchinista, avente ad oggetto la declaratoria di legittimità di una sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, pari a giorni due di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per avere questi proceduto al ritiro di circolari e pubblicazioni di servizio, distribuite dalla società, in luogo della effettuazione della condotta dei treni, assegnati nel turno lavorativo della giornata.
Il lavoratore convenuto in giudizio, a sostegno della correttezza del proprio operato, rilevava di avere proceduto al ritiro, alla lettura ed all’aggiornamento delle circolari e delle pubblicazioni di servizio, già distribuite dalla società, in luogo della effettuazione del servizio di condotta, assegnato ad inizio turno, atteso che costituiva preciso dovere del macchinista accingersi alla condotta del treno solo dopo avere proceduto alla lettura ed all’aggiornamento dei testi normativi (recanti variazioni ai tratti di linea assegnati in turno), cui andava ad aggiungersi la circostanza che la società aveva omesso di indicare al lavoratore quando questi avrebbe dovuto procedere al ritiro ed all’aggiornamento, di talchè non doveva dirsi consentito alla società di sanzionarlo per non avere prescelto la giornata di gradimento per la effettuazione delle suddette incombenze di lavoro.
Il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, accoglieva il ricorso di Trenitalia Spa dichiarando la legittimità della sanzione disciplinare inflitta al lavoratore nonché condannava questi al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza in primo grado, il lavoratore radicava giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, invocando la integrale riforma del giudizio di primo grado, nonché la declaratoria di illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto.
Con sentenza 4817/2011 la Corte di Appello di Roma,  sez. lavoro, ribaltando interamente il giudizio di primo grado, ha accolto le ragioni del lavoratore, dichiarando la illegittimità della sanzione disciplinare inflittagli, condannando altresì Trenitalia Spa al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
In particolare, a fondamento della propria decisione di ingiustificatezza della sanzione, la Corte di Appello di Roma ha assunto il fondamentale rilievo che il provvedimento disciplinare è basato sull’errato presupposto che spettasse al lavoratore organizzarsi e scegliere il momento della consultazione elle pubblicazioni.
E’ così, si legge nella sentenza “Al contrario, come giustamente ritenuto nelle decisioni dei Collegi arbitrali che hanno annullato analoghe precedenti sanzioni, e come deciso da questa Corte in fattispecie analoga (sent. 23/1/2009 nella causa R.G. n. 10084/2006 Marzani/Trenitalia), poiché è il datore di lavoro che organizza i tempi di lavoro è lui che deve indicare tempi e modalità per la consultazione delle circolari e i successivi adempimento, rientrando pienamente tale attività nella prestazione lavorativa. Spettava quindi alla società indicare all’appellante il giorno della consultazione, ma, avendo omesso qualsiasi indicazione e avendo lasciato quindi la scelta al lavoratore, non poteva poi legittimamente sanzionare tale scelta. Infatti, sul presupposto pacifico che la consultazione poteva essere pretesa solo durante l’orario di lavoro, qualsiasi scelta avesse fatto il lavoratore avrebbe potuto comportare un disservizio (anche durante l’attività di riserva), che solo il datore di lavoro era in grado di valutare pienamente e, in questo senso non appare conforme a correttezza e buona fede lasciare libera scelta al lavoratore e poi sanzionarlo per il disservizio causato”.
Peraltro, la Corte di Appello di Roma ha apprezzato la condotta del lavoratore, ritenuta conforme ai principi di buona fede e correttezza, avendo questi informato per tempo il proprio superiore gerarchico della data in cui avrebbe proceduto ad effettuare la consultazione delle circolari in distribuzione, senza peraltro ricevere indicazioni di segno contrario.
—°—
Tale sentenza, preceduta da altra, di analogo tenore (richiamata dalla stessa Corte di Appello nella parte motivazionale del testo) segna un importante traguardo per il personale di macchina alle dipendenze di Trenitalia Spa, chiamato a cadenza periodica al ritiro di pubblicazioni di servizio nonché all’aggiornamento professionale, quali attività accessorie alla prestazione lavorativa principale, tuttavia, senza indicazione da parte della società di tempi e modalità di svolgimento delle predette attività.
Poiché tale omessa indicazione costituisce palese violazione del dovere, a questa facente capo, di organizzazione del lavoro dei propri dipendenti, attraverso la preordinazione delle singole prestazioni lavorative, costituisce fondata pretesa da parte dei lavoratori addetti alla condotta dei treni, la predeterminazione datoriale della attività di aggiornamento delle pubblicazioni, da effettuarsi in orario di lavoro, attraverso la destinazione nel turno di lavoro di tempi per la lettura dei testi normativi nonché per il loro aggiornamento.
Avv. Emanuela Manini
Tratto da www.diritto.net
Leggi l'articolo completo

Nessun commento:

Posta un commento